Entro quanto tempo il lavoratore può far valere i suoi diritti se vi è una cessione di ramo di azienda o una cessione dei lavoratori?
Va evidenziato che nel chiedere la declaratoria di decadenza dall’azione solidale spesso si erra poiché non si considera che il termine biennale inizia a decorrere dalla cessazione dell’appalto o, ad ogni modo, dalla cessazione del rapporto lavorativo. Infatti a seguito di numerose pronunce della Corte Costituzionale, deve oggi ritenersi che quando il rapporto di lavoro non è dotato di stabilità (ovverosia quando non è soggetto a tutela reale contro i licenziamenti illegittimi), il termine di prescrizione dei crediti retributivi inizia a decorrere solo dopo che il rapporto di lavoro sia cessato.
Il rapporto lavorativo ove vi è stata una cessione dei lavoratori (secondo la normativa vigente) si considera unico ed ininterrotto, al fine di meglio garantire il lavoratore. Infatti, sotto la spinta di una procedura d’infrazione (caso Eu Pilot), è stata approvata la legge 7 luglio 2016, n. 122, recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2015-2016, la quale ha stabilito, sostituendo l’art. 29, co. 3, D. Lgs. n. 276/ 2003, che la mancata applicazione della disciplina del trasferimento di azienda possa avvenire solo ove esistano elementi di discontinuità, altrimenti il cambio appalto costituisce trasferimento di azienda. («L’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza ove siano presenti elementi di continuità costituisce trasferimento d’azienda o di parte d’azienda») e dunque il rapporto di lavoro deve intendersi come unico ed ininterrotto.
Inoltre la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affermato, in tema di appalto di servizi, il regime di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori dipendenti (art. 29, secondo comma, D.Lgs. 276/2003)
Il D.Lgs. 276/2003 all’articolo 29 più volte novellato, ha imposto una più ampia responsabilità solidale del committente. Gli interventi normativi che hanno modificato progressivamente il testo del 2° comma dell’art. 29, portano alla rigorosa formulazione: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
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