Torniamo a parlare di banche che addebitano interessi in misura extralegale, eccessivi, che dunque NON SONO DOVUTI.
Gli interessi dichiarati “anatocistici“, in molti casi, sono illegittimi e nulla è dovuto alla banca! Valuta con noi se il tuo caso è tra questi per sapere come ottenere una pronuncia favorevole.
Secondo l’indirizzo maggioritario delle Sezioni Unite della Cassazione è nulla la previsione negoziale di capitalizzazione ad un tasso eccessivo, sia esso a previsione di capitalizzazione trimestrale o annuale degli interessi passivi in un apertura di credito in conto corrente per contrasto con il divieto di anatocismo ex art 1283 c.c. così che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (Cassazione 2374 del 99 sezioni unite 21095 del 2004 sezioni unite 24418 del 2010). A fondamento di tale pronunzia vengono addotte le seguenti argomentazioni:
- In primo luogo si è affermato che gli usi della capitalizzazione trimestrale hanno carattere esclusivamente negoziale e pertanto le clausole che li contengono sono nulle per contrasto con l’articolo 1283 c.c. Infatti, secondo il dettato normativo, mancherebbe il requisito soggettivo delle opinio iuris ac necessitatis e cioè la convinzione di tenere un comportamento obbligato sulla base di una norma vincolante, mentre eventuali clausole che consentono la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente dell’Istituto di credito sono riconducibili alle norme interne dell’ABI .
- Inoltre è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti delle parti e qui si può altresì richiamare la pronuncia di incostituzionalità della norma d’interpretazione autentica dell’articolo 2935 c.c. “decreto Milleproroghe” convertito in legge n. 10 del 2011 che ricollegava il dies a quo della prescrizione alla singola annotazione in conto. La norma di nuovo conio risulta infatti in contrasto con rilevanti principi costituzionali e con la tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese (articoli 41 secondo comma e 47 Costituzione).
Con la nota Sentenza n. 9127/2015 la Suprema Corte, nel dare ragione al titolare di un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, al quale era stato notificato un decreto ingiuntivo dall’importo spropositato rispetto alle somme effettivamente utilizzate dal correntista, sanciva che sono da rigettare le argomentazioni svolte dalla Banca, non essendo né accoglibile né contemplabile l’argomentazione basata sulla sussistenza di usi normativi: “l’illegittimità di tale uso è stata infatti già affermata dalle Sezioni Unite poiché arbitrari; come argomentato dalla Corte: “usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine di capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori “.
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