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Debiti: saldo e stralcio per chi è in difficoltà

AL VIA IL SALDO E STRALCIO PER LE PERSONE FISICHE CHE VERSANO IN GRAVI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE

La  Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)  ha introdotto, per le persone fisiche,  il cosiddettoSaldo e stralcio” ossia una riduzione delle somme dovute, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. I carichi devono derivare da omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento; o da contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

 

 I debitori devono versare in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

 Sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica  qualora l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000.

 

I debiti possono essere estinti senza corrispondere sanzioni e interessi di mora versando:

  • 16%delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro;
  • 20% delle somme dovutea titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
  • 35%delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

 

Possono aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 .
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

 

l debitori che vogliono manifestare all”agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione al  “Saldo e stralcio” devono presentare domanda entro il 30 aprile 2019 scegliendo se effettuare il pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate  di cui il 35 % con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 % con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 % con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 % con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 % con scadenza il 31 luglio 2021.  In caso di pagamento rateale si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 % annuo.

 

Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica, ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Entro la stessa data, l’agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti o la presenza di debiti diversi  da quelli definibili “a saldo e stralcio” con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo tale procedura. Tuttavia i carichi sono automaticamente inclusi nella definizione di cui alla c. d. rottamazione ter con la possibilità di ripartire l’importo dovuto in diciassette rate. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 % delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 % è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 % annuo. Infine, se  un debitore ha diversi carichi di cui alcuni rientrano nel “Saldo e stralcio ed altri ne sono esclusi, egli può presentare due dichiarazioni di adesione separate , una per il “Saldo e stralcio ” e l’altra per la Definizione agevolata 2018 (c.d. rottamazione ter).

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