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Gennaio 2019

Il cognome materno seguirà quello paterno

È ora consentito ai genitori del nuovo nato – tra loro coniugati o meno – di attribuire, di comune accordo, il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita.

L’attribuzione del nome – cui ora è possibile ricondurre anche l’attribuzione del cognome – è infatti un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta dei genitori.
Una applicazione di quel principio di uguaglianza tra i sessi che apparentemente è ormai consolidato. Ma che non è ancora affatto scontato.

 

Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale dell’8 novembre 2016, pubblicata il 21 dicembre 2016, n. 286 in caso di accordo tra i genitori al momento della nascita questi hanno diritto a registrare il neonato con il doppio cognome, con il cognome materno che segue quello paterno.

 

La sentenza della Corte Costituzionale ha,  accolto la questione di legittimità secondo cui «la norma che impone l’attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno sarebbe lesiva sia dei principi che garantiscono la tutela del diritto al nome, sia di quelli in tema di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna nella trasmissione del cognome al figlio, sia esso legittimo o naturale».

In assenza dell’accordo dei genitori, resta valida la generale previsione dell’attribuzione del solo cognome paterno.
La Consulta con tale sentenza ha dichiarato incostituzionale il primato del cognome paterno «Accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio. La Corte ha dichiarato l’illegittimità della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori».

 

Alla sentenza della Corte è seguita la Circolare n°7 del 14/06/2017 con cui il Ministero dell’Interno ha chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale n°286 del 2016 consente ai genitori di trasmettere anche il cognome materno solo posponendolo a quello paterno, disciplinando la fase attuativa.

 

Formalità
Una prima questione attiene all’esistenza o meno di formalità -necessarie per documentare l’accordo tra i genitori sul cognome materno, e come tali preliminari all’accoglimento, da parte dell’ufficio dello stato civile, della richiesta dei genitori di attribuire al nuovo nato «anche» tale cognome. In particolare, con riguardo alla fattispecie, invero frequente, in cui è il padre che rende la dichiarazione di nascita, è stato posta la questione circa la necessità che questi fornisca all’ufficio anche la prova dell’accordo, mediante la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dalla madre, ancora ricoverata presso il centro di nascita.

 

Al riguardo va chiarito che, in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento.

 

 

La possibilità di apporre il doppio cognome opera anche  in caso di adozione?
Sì. In tema di adozione, ambito pure attinto dalla declaratoria di incostituzionalità, l’attribuzione «anche» del cognome materno all’adottato, che risulti dal pertinente provvedimento giudiziario, va esattamente riportata in sede di trascrizione dello stesso.

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Posso cambiare il mio cognome per avere solo il cognome materno o il doppio cognome?
Il cambio di cognome con la sola aggiunta del cognome materno viene di solito accolto, altri tipi di modifiche sono permessi dalla normativa vigente solo in pochi casi.

 

Posso tenere solo il cognome materno, se mio padre mi risconosce in un secondo momento?
Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione (con ordinanza n. 17139 del 2017) la quale ha riconosciuto che, in certe situazioni, il minore può conservare il proprio cognome (materno) senza aggiungere quello paterno, se ciò tuteli maggiormente la sua personalità sociale. In particolare, nel caso in esame, il padre del ragazzo aveva richiesto di attribuire al figlio, riconosciuto in tempi diversi dalla nascita e all’epoca dei fatti ormai dodicenne, il proprio cognome: richiesta negata in tutti e tre i gradi di giudizio.

 

Come è regolamentata la denuncia di nascita in Italia?

La denuncia di nascita è regolamentata dal DPR 3 Novembre 2000 n. 396 che ha modificato e ampliato la Legge 15 maggio 1997, n.127 a sua volta derivante dal Regio Decreto 9 luglio 1939, n.1238, art. 70.

Nello specifico la normativa prevede:
1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all’ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l’utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l’attestazione dell’avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

 

Esiste una proposta di legge sul cognome materno?

La sentenza citata si è inserita in un vuoto normativo che si protrae da anni.Quella relativa al Cognome della madre ai figli è la cosiddetta “legge dimenticata” a cui manca solo il sì del Senato.

Nel dicembre 2017 la Commissione giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge 1628 sulla trasmissione del cognome della madre ai figli in un testo identico a quello approvato tre anni prima alla Camera.

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