Un incidente stradale è spiacevole per tutte le parti coinvolte: oltre allo shock possono aggiungersi gli infortuni ed esserci problemi di salute a lungo termine o, nei casi più gravi, decessi.
Sfortunatamente, nessuno può risparmiarti l’inconveniente di un incidente, ma almeno tu come danneggiato hai diritto al risarcimento in diverse ipotesi.
La legge prevede una disciplina specifica che regola il caso in cui in cui il trasportato riporti dei danni in occasione di un sinistro stradale. Il risarcimento, generalmente, va richiesto alla Compagnia assicuratrice che assicura il veicolo che il danneggiato occupava utilizzando la procedura prevista in caso di indennizzo diretto (si parla di risarcimento al terzo trasportato).
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Nel caso di sinistro stradale può accadere che il c.d. trasportato, cioè il soggetto che è a bordo di uno dei mezzi coinvolti nell’incidente e che non è alla guida, riporti delle lesioni o comunque dei danni alla sua persona o a cose di sua proprietà. In questo caso la legge (in particolare l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. n. 209/2005) prevede una disciplina di favore per consentire al danneggiato di ottenere nel modo più veloce possibile il risarcimento del danno.
Il diritto al rimborso non solo copre i trattamenti medici ma è possibile richiedere un risarcimento per le lesioni.
La Corte di Cassazione italiana ha stabilito, nella sentenza Cassazione III civile n. 16181 del 30/07/2015, che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla società assicurativa del veicolo sul quale il danneggiato era trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Il terzo, viaggiatore danneggiato, avrà quindi diritto ad essere risarcito sempre (eccettuata l’ipotesi caso fortuito) ed a prescindere dalla dinamica dell’incidente.
L’art. 141 Codice delle Assicurazioni prevede che: “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’art. 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e’ esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’art. 145”.
L’azione di cui all’art. 141 ha come fattispecie costitutiva una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall’avere il trasportato a qualsiasi titolo (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122, comma 2) una persona che ha subito un danno per un illecito da circolazione. In riferimento a tale illecito è la legge che all’art. 122, comma 2, del D.Lgs. prevede che l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo. Invero, questa previsione, se ad essa non si accompagnasse quella dell’art. 141, che lo abilita all’azione diretta, introducendo nella fattispecie costitutiva dell’azione. Lo abilita ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall’assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile. Cass. Ordinanza n. 29276 del 12/12/2008.
Riportandosi, poi, alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. Corte Giustizia UE, 10.12.2011, Churchill Insurance c/ Wilkinson), la Suprema Corte ha ribadito il principio solidaristico del “vulneratus ante omnia reficendus” secondo il quale il trasportato danneggiato ha diritto al risarcimento del danno alla persona causato dal circolazione non illecita del mezzo da parte dell’assicuratore del vettore.
A tal proposito, va ritenuta nullo ogni patto che condizioni all’identità del conducente la copertura assicurativa del trasportato (ossia le cd. “clausole di guida esclusiva”).
Merita poi di essere citata la celebre sentenza Cass. Civ., Sez. VI, 20 giugno 2017, n. 15313, la quale sancisce che : “in caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione ex art. 2054, 1° comma, c.c. non solo contro conducente e proprietario del veicolo sul quale viaggiava, ma anche nei confronti del proprietario che del conducente dell’altro veicolo; salva l’azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente ex art. 2055 c.c. secondo le rispettive colpe, ove abbiano risarcito per intero il danno”.
Con la sentenza n. 10629/1998 era già infatti venuta meno la distinzione tra trasporto a titolo oneroso e trasporto a titolo di cortesia, la quale determinava conseguenze in punto di riparto dell’onere probatorio: nel secondo caso, l’assenza di un titolo formale portava ad una qualificazione in termini extracontrattuali della responsabilità, in virtù della quale l’onere probatorio incombeva sul trasportato secondo la regola generale dell’articolo 2043 c.c. In altre parole, a partire dal 1998 la Cassazione afferma che i soggetti diversi dal conducente che viaggiano a bordo del veicolo possono invocare il primo comma dell’articolo 2054 c.c., il quale delinea in capo al conducente una responsabilità presunta, dalla quale egli si può liberare dimostrando di aver osservato un comportamento che, nei limiti della normale diligenza, sia esente da colpa e conforme alle regole del Codice della strada (Cass., 29 aprile 2006, n. 10031).
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