1) Definizione agevolata delle controversie tributarie
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119 , le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio,con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Per valore della controversia s’intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018). Nel caso in cui vi sia già una pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) nella quale l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente, le controversie possono essere definite con il pagamento:
- della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi.
L’importo dovuto (o la prima rata) dovrà essere pagata entro il 31 maggio 2019. Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma va presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione delle pronunce.
2) Dichiarazione integrativa speciale
La pace fiscale apre le porte a chi ha presentato la dichiarazione dei redditi, con una dichiarazione integrativa, per far emergere fino ad un terzo in più delle somme già dichiarate, ma massimo per un limite di 100.000 euro per periodo di imposta, fino alle dichiarazioni redditi presentate entro il 31 ottobre 2017. Sui maggiori ricavi dichiarati su applicherà un’imposta unica “flat” del 20%. Pertanto, fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell’IRAP e dell’IVA. L’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo,e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
- un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un’aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive;
- un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20%
- l’aliquota media per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili (diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili)e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria prevista dall’articolo 16 del P.R. 633/72.
I contribuenti che vogliono usufruire dell’agevolazione devono:
- inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle entrate per uno o più periodi d’imposta
- provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.
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