Torna a tutte le News

Ottobre 2018

Come funziona una causa civile in Italia?

Come funziona una causa civile in Italia: Sintesi della procedura civile italiana

Una “causa civile” è un’azione intentata in un tribunale civile italiano in cui un querelante (detto “attore”) richiede l’applicazione di un rimedio legale contro la parte chiamata in giudizio (detta “convenuto”) perché ha subito una perdita, un danno, una lesione di un diritto.

Le cause civili italiane sono regolate dal codice di procedura civile italiano (c.p.c.)

Un processo può essere instaurato presentando una citazione, o un ricorso (più raramente un reclamo), a seconda delle materie e delle tipologie della controversia. La citazione e il ricorso sono il mezzo ordinario per portare avanti un’azione civile.

Prima di adire il tribunale italiano, l’attore deve notificare la citazione (detta “atto di citazione” o semplicemente “citazione”) che convoca il convenuto a comparire davanti al giudice italiano competente in una determinata udienza. 

La citazione (o il ricorso) devono essere notificati da un ufficiale giudiziario (presso gli uffici UNEP) per consentire alla controparte di comparire in giudizio e potersi difendere. La possibilità di difendersi è infatti un diritto garantito dall’ordinamento.

Dopo la notifica dei documenti di inizio della causa, il convenuto (o resistente) dovrà presentare le proprie difese presso la cancelleria del tribunale.

L’ordinamento giuridico italiano prevede due diversi tribunali di primo grado a seconda delle materie e del valore della controversia: 

 

– Il Giudice di Pace (Gdp), giudice unico;

– Il tribunale, giudice unico (moncratico) – nella maggior parte dei casi –  o collegiale, a seconda della questione della controversia.

Il Giudice di Pace italiano è un giudice “onorario” (cioè non è un magistrato che secondo i principi meritocratici ha vinto un concorso in magistratura, ma una persona che ha una nomina d’ufficio sulla base dei titoli, quali aver lavorato per una pubblica amministrazione, l’abilitazione, ecc..). Figura che ha destato non pochi dubbi fin dalla sua istituzione.

Il giudice di pace è competente per questioni determinate e meno importanti previste dal codice processuale civile: a titolo di esempio, controversia il cui valore è inferiore a 5.000 euro; incidenti d’auto fino a € 20.000 (danni prodotti dalla circolazione dei veicoli).

Il Tribunale ordinario ha una giurisdizione più ampia e residuale, avendo competenza su tutte le controversie che esulano dalla competenza del giudice di pace. In sostanza, il Tribunale italiano è quasi sempre competente nonostante alcune cause siano attribuite, dalla legge, al Giudice di Pace.

Se la causa  deve essere avviata in modo proattivo (agire in anticipo per una situazione futura, piuttosto che reagire), perché la legge lo richiede, l’atto introduttivo dovrà avere la forma del ricorso. Andrà presentato dinanzi al tribunale competente con contestuale richiesta al Giudice di fissare un’udienza. Sarà il giudice che con decreto fisserà l’udienza al convenuto (che in questo caso si chiamerà parte “resistente”).

Durante la causa, l’attore deve fornire la prova del suo diritto e il convenuto è tenuto a rispondere alle accuse della controparte.

Se l’attore ha successo, il giudizio italiano si conclude (con la “sentenza”) che avrà contenuti diversi a seconda sarà data ragione al ricorrente, dando tutela al suo diritto, o assegnando un risarcimento, o formulando intimazioni per impedire o costringere a fare un atto.

La sentenza di primo grado è, generalmente, automaticamente e provvisoriamente esecutiva.

Dopo che la decisione conclusiva è stata emessa, una delle parti o entrambe possono ricorrere contro il giudizio del giudice di primo grado (tramite l’appello); anche la parte vittoriosa può appellarsi, se, ad esempio,  desiderava un risarcimento maggiore di quello concesso dal giudice.

Le parti possono impugnare una sentenza del giudice di pace dinanzi al tribunale ed una sentenza del tribunale italiano dinanzi la Corte d’Appello (giudizio di secondo grado).

La Corte d’Appello italiana è costituita da un organismo collegiale. Ciascun giudice di pace e tribunale è incluso in un determinato distretto di Corte d’Appello.

La procedura per proporre ricorso dinanzi alla Corte d’Appello italiana è simile alla procedura seguita nel procedimento di primo grado.

Dopo che la decisione finale è stata resa anche dalla Corte d’appello, una delle parti o entrambi possono ricorrere in alla Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione italiana garantisce l’osservanza e la corretta interpretazione della legge italiana garantendo una uniformità di applicazione del diritto nei tribunali di primo grado e di appello. i Ricorsi alla Corte di Cassazione possono essere presentati solo come questioni di diritto, poiché alla Corte è precluso di arrivare al “nocciolo” della questione (è precluso un esame nel merito).

I ricorsi alla Corte di Cassazione italiana provengono generalmente dalle Corti d’Appello, ma le parti possono anche ricorrervi direttamente.

Quando la causa è stata definitivamente conclusa (sono esauriti i tre gradi di giudizio) oppure il tempo concesso per presentare l’appello è scaduto, la causa diventa definitiva (causa “passata in giudicato”).

Per assistenza legale e per una consulenza visita la sezione contatti del nostro sito

 

Nessuno potrà risparmiarti gli inconvenienti di un processo ma puoi scegliere di farti assistere da professionisti ed avvocati competenti come quelli del nostro studio per avere assistenza legale e per una consulenza. Troverai ulteriori informazioni alla sezione contatti del nostro sito o alla sezione collaborazioni.

Consulta tutte le sentenze e gli articoli in materia di:

Per assistenza legale e per una consulenza visita la sezione contatti del nostro sito

Condividi questo articolo:      

  Altre News

  Torna alla Home

  Contatti

  Consulenza online