Il matrimonio cattolico, come quello civile, può essere annullato. Tuttavia la pronunzia della Rota romana ha effetti più profondi rispetto a quelli del divorzio perché con tale annullamento è come se il matrimonio non fosse mai venuto ad esistenza e ci si potrà finanche risposare in chiesa.
Il decreto rotale di nullità del matrimonio (comunemente sintetizzato come “annullamento del matrimonio”, “annullamento della Sacra Rota” o meglio della “Rota romana”) è il decreto attraverso cui viene dichiarata la nullità del sacramento del matrimonio.
Secondo tale procedura l’annullamento della Sacra Rota è pronunciato dal Tribunale Ecclesiastico su richiesta di un partito come specificato dalla Legge Canonica Cattolica ed è finalizzato ad annullare un matrimonio celebrato in chiesa.
Infatti, una volta verificata l’esistenza di uno dei motivi di annullamento prescritti, idonei a corrompere la validità del matrimonio, la Corte ecclesiastica riconosce l’annullamento del matrimonio e libera gli sposi dai loro diritti e doveri.
A questo proposito, si fa notare che la Corte non ha il potere di annullare un matrimonio celebrato in chiesa, o di dichiararlo invalido, ma stabilisce se il matrimonio può essere inteso come invalido sin dall’inizio, come se non fosse mai celebrato , date certe condizioni.
Il coniuge che avvia questa azione si appella al tribunale diocesano e, pur scegliendo, può applicare i seguenti criteri:
– il tribunale del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato;
– il tribunale corrispondente al domicilio dell’altro coniuge o di entrambi i coniugi;
– il tribunale del luogo in cui la maggior parte delle prove deve essere presa in pratica.
Dopo il riconoscimento dell’annullamento cattolico della Rota Romana, si ha nuovamente il diritto di sposarsi nella Chiesa cattolica, a meno che non venga imposto un vincolo amministrativo a sposarsi di nuovo senza l’approvazione della Curia d’appartenenza.
Ragioni di nullità
Le ragioni di annullamento della Sacra Rota stabilite dalla legge canonica sono le seguenti:
-impotenza, antecedente al matrimonio e duratura (matrimonio non consumato).
-infertilità che non proibisce e non risolve il matrimonio, ad eccezione dei casi in cui la parte infertile omette intenzionalmente di menzionare la propria situazione all’altro coniuge e quest’ultimo, se conosciuta la circostanza, non si sarebbe sposato;
– incapacità per uso insufficiente della ragione;
– incapacità per difetto di discrezione di giudizio ;
– incapacità per cause mentali e psichiche;
– ignoranza;
– errore;
– dolo;
– simulazione o esclusione;
– condizione;
– paura
– mancanza dei requisiti del sacerdote
Lasso di tempo
Il decreto di nullità del matrimonio (annullamento della Sacra Rota) comincia ad essere efficace già da una sentenza dichiarativa e non impugnata emessa in primo grado dalla Corte Canonica.
Infatti, se il primo grado termina affermativamente, è necessario ricorrere al secondo grado per ottenere un secondo giudizio con esito affermativo.
Se le due istanze sono diverse, il problema deve essere risolto con una terza frase.
Una volta annullato in sede rotale il matrimonio deve essere “delibato” da un tribunale civile italiano.
Con il termine delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale si intende quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale in un determinato Stato viene accordata – a domanda di parte – efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Stato.
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