Le cause di paternità possono essere necessarie per determinare i diritti dei genitori, la custodia o le questioni ad esse connesse quando l’identità del padre biologico è in questione.
In questi casi, il tribunale ordinerà un test genetico del DNA. I risultati di questo test vengono quindi utilizzati per stabilire una relazione legale tra genitore e figlio e determinare l’obbligo per il padre di mantenere la prole.
Anche se il padre biologico non desidera svolgere un ruolo attivo nell’educazione del bambino, ha comunque l’obbligo di fornire un sostegno finanziario al minore.
I campioni necessari per svolgere il test possono essere raccolti (e consegnati) dalla madre, dal presunto padre (in molti casi il marito della madre), dall’uomo indicato come padre biologico, su richiesta del giudice o del figlio (se lui o lei è minorenne, da un rappresentante che deve agire in suo nome). Il nostro studio legale è a disposizione per offrirti un solido supporto legale, per assisterti nell’intraprendere una causa di paternità presso il tribunale competente o difenderti dall’azione di paternità, tramite personale competente e qualificato abilitato al patrocinio legale.
Nessuno potrà risparmiarti gli inconvenienti di una causa di paternità, di un divorzio o di un’adozione ma puoi scegliere di farti assistere da professionisti competenti come quelli del nostro studio per avere assistenza legale e per una consulenza. Troverai ulteriori informazioni alla sezione contatti del nostro sito o alla sezione collaborazioni.
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Articoli di legge attualmente in vigore in Italia relativi all’azione per il riconoscimento di paternità e/o maternità
Art. 269 c.c, “La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate, nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo…; la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.Attualmente può essere richiesto il test del DNA.
Art. 277 c.c., la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli stessi effetti del riconoscimento.
Art. 38 delle disp.att.c.c., modificato dalla L. 219/2012, è del Tribunale ordinario la competenza in materia di dichiarazione giudiziale di paternità.
Art. 273 c.c L’azione è subordinata al consenso del figlio minore se questi ha compiuto i sedici anni di età. E’ legittimata ad agire in giudizio la persona che esercita la potestà sul minore, che può essere la madre (o il padre) oppure il tutore: quest’ultimo però ha l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare prima di agire in giudizio.
L’azione è imprescrittibile, può essere promossa in qualunque momento e anche dopo anni dalla nascita.
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