L’adozione di un bambino in Italia o all’estero può essere un’esperienza immensamente gratificante, ma è spesso accompagnata da una serie di complessità legali e burocratiche.
Coloro che si avvicinano al processo di adozione con l’aiuto di un avvocato esperto scoprono di essere sollevati dalla maggior parte degli adempimenti burocratici, della frustrazione e delle spese che spesso comporta.
Se sei un genitore che fatica a trovare la casa giusta per il proprio bambino (ai fini della valutazione di idoneità), una coppia che cerca di accogliere un nuovo membro in famiglia, o un parente che spera di assumersi la tutela legale e la responsabilità di un minore, dovresti contattare il nostro studio legale ed i nostri avvocati specialisti in diritto di famiglia per assicurarti che nessun dettaglio sia trascurato.
Ci prenderemo il tempo necessario per illustrarti tutti i problemi relativi all’adozione, assisterti nella preparazione della documentazione richiesta, rappresentarti alle audizioni sull’adozione e sostenere a tuo nome eventuali problemi che dovessero sorgere in futuro.
Nessuno potrà risparmiarti gli inconvenienti di un divorzio o di un’adozione ma puoi scegliere di farti assistere da professionisti competenti come quelli del nostro studio per avere assistenza legale e per una consulenza. Troverai ulteriori informazioni alla sezione contatti del nostro sito o alla sezione collaborazioni.
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Requisiti degli adottanti e legge italiana attualmente in vigore
La legge 4 maggio 1983, n.184 regolamenta i requisiti sia per l’adozione nazionale sia per quella internazionale. Nel caso di adozione internazionale lo Stato estero potrebbe porre criteri restrittivi rispetto alla legge italiana.
I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge italiana, in sintesi, sono i seguenti:
L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche un eventuale periodo di convivenza prematrimoniale more uxorio.
La differenza di età tra gli adottanti e l’adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno solo dei due coniugi può avere una differenza di età superiore ai 45 anni, a patto che la sua età non superi i 55 anni. Inoltre il limite può essere derogato se i coniugi siano genitori di figli anche adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, o quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
Gli adottanti devono essere affettivamente idonei a educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali.
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