L’avvocato che si trova a frazionare il credito può essere sanzionato con l’improponibilità della domanda e finanche con la condanna alle spese del giudizio.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione nella recente sentenza Corte di Cassazione Sez. II Civile, sentenza 15 febbraio 2018 num. 3738 nella quale ha affermato che ricade a tutti gli effetti nell’ambito dell’abuso del processo l’ipotesi di frazionamento del credito da parte dell’avvocato che in concreto proponga plurimi ricorsi riconducibili però ad un unico rapporto giuridico; questo perché, a detta della Suprema Corte, produce effetti distorsivi la parcellizzazione giudiziale così operata.
In tale pronuncia la Cassazione sancisce che vada condannato alle spese ed anche alla sanzione della inammissibilità della domanda l’avvocato che dunque abusi del processo violando il principio di economia processuale.
Nella fattispecie l’avvocato richiedeva crediti afferenti ad un unico contratto come consulente delle assicurazioni, iscrivendo a ruolo più cause relative al medesimo contratto.
La problematica risulta di forte impatto e notevole importanza comportando la necessità di selezionare, nella scelta della tutela da accordare, diritti di rilevanza costituzionale: da una parte il diritto all’azione, dall’altra quello del giusto processo e della sua ragionevole durata.
Si tratta di trovare il punto di equilibrio tra le opposte esigenze, in un contesto in cui è riconosciuto senz’altro il diritto di azione (art. 24 Cost.) ma attraverso un processo giusto (art. 111 Cost.) predicabile invero anche alla luce di principi di solidarietà sociale (art. 2) che impongono alle parti processuali di comportarsi secondo le regole della correttezza e buona fede.
Tale soluzione ci era già stata fornita autorevolmente dalle Sezioni Unite della Cassazione nella nota decisione 23726/2007 che costituisce una sorta di spartiacque nell’ambito della problematica scrutinata.
Risulta dunque pacifica la sanzionabilità del c.d. frazionamento del credito che ricorre allorché una parte, nonostante la fonte del suo diritto trovi origine in un unico rapporto giuridico, per questioni di comodo o per lucrare vantaggi economici (come ad esempio le spese processuali) od altro, introduca distinti procedimenti anziché un unico processo necessario per il conseguimento di quel risultato utile.
Gli esempi sono moltissimi scorrendo la giurisprudenza ed a titolo esemplificativo si possono rammentare i casi eclatanti della richiesta di più decreti ingiuntivi per il pagamento di un credito complessivamente portato da separate fatture qualora tale credito derivi non già da molteplici rapporti obbligatori sussistenti tra le parti bensì da un unico contratto
Tale condotta, alla luce delle pronunzie anzidette è stata sanzionata in sede di merito, prima, e di legittimità, poi, ma non va dimenticato che è plausibilmente sanzionabile e censurabile anche dal Consiglio Nazionale Forense in quanto costituente a tutti gli effetti un illecito di tipo deontologico violativo degli obblighi di correttezza e buonafede gravanti sull’avvocato.
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