La Pubblica Amministrazione non può ricorrere al rinnovo dei contratti a tempo determinato per oltre 36 mesi (anche non continuativi). Al contrario si creerebbe per il dipendente una illegittima situazione di precariato vietata non solo dalla legge italiana, ma anche da quella dell’Unione Europea.
Detta situazione di illegittimità non è sfuggita alla Corte di Cassazione che (pronunciandosi anche a Sezioni Unite) ha stabilito che il pubblico dipendente cui sia stato rinnovato per oltre 36 mesi il contratto a tempo determinato ha diritto al risarcimento del danno. Danno che deriva dalla circostanza che in questi casi il lavoratore, vincolato dalle continue proroghe, resta “prigioniero” del suo stesso contratto a termine, finendo con l’essere “condannato” a vivere una situazione di eterna precarietà, alla quale non sarebbe assoggettato laddove, ad esempio, alla normale conclusione del rapporto di lavoro potrebbe cercare impiego altrove.
I dipendenti pubblici che hanno subito l’illegittima precarizzazione del proprio impiego hanno diritto al risarcimento del danno.
Danno che si compone di due elementi:
- un’indennità forfettaria da quantificare tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ;
- un risarcimento per la c.d. perdita di chances, (cioè per la perdita della possibilità, da parte del lavoratore, di vedere migliorare la propria situazione).
L’aspetto più interessante è che l’indennità forfettaria spetta di diritto al precario statale che abbia lavorato per oltre 36 mesi presso il medesimo datore di lavoro pubblico.
Detta indennità, infatti, viene attribuita automaticamente e senza che il lavoratore sia chiamato a provare alcunché. A tal fine, sarà sufficiente dimostrare al Giudice di aver accumulato più di 36 mesi, anche non continuativi, alle dipendenze della P.A. con contratti a tempo determinato.
Per ottenere, invece, il risarcimento del danno per la c.d perdita di chances è richiesto l’assolvimento, da parte del lavoratore, di un più “pesante” onere probatorio. Costui dovrà, infatti, dimostrare che se – ad esempio – l’Amministrazione avesse regolarmente indetto un concorso egli sarebbe risultato vincitore o, comunque, che talune possibilità di impiego alternative siano sfumate a causa del rapporto a termine instaurato con l’Amministrazione.
Coloro che hanno subito la proroga reiterata di un contratto a tempo determinato avranno sicuramente diritto ad un’indennità di un valore che può oscillare da un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Questa forma di tutela, come già sottolineato, è automatica in quanto necessaria – a detta della Corte di Cassazione – al fine di rispettare gli obblighi europei che impongono alle leggi nazionali di contrastare l’abuso del precariato.
Nulla osta, inoltre, a che il dipendente pubblico riesca ad ottenere un risarcimento anche maggiore rispetto alla predetta indennità forfettaria.
Se il precario riesce a dimostrare di aver subito un danno ulteriore a cagione della situazione di illegittima precarizzazione sofferta, anche detto danno dovrà essere risarcito (fonte Leggetutti).
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