Un’interessantissima pronuncia della Corte di Cassazione statuisce che il giudice nel determinare l’assegno periodico per il mantenimento dei figli deve imprescindibilmente tenere conto delle effettive risorse economiche di entrambi i genitori. In particolar modo deve tenere in doverosa considerazione quelle che sono le spese e gli esborsi in denaro sostenuti dal coniuge collocatario che dispone di un’abitazione non solo per sé ma anche per la prole (Cassazione ord 24821/ 2016 del 5 dicembre 2016).
Gli Ermellini statuiscono dunque che: ” il giudice di merito dovrà determinare correttamente l’assegno periodico, a norma dell’articolo 337 ter del codice civile, considerando ai fini della verifica di cui al comma IV in ordine alle risorse economiche di entrambi i genitori, anche il debito gravante sul coniuge per disporre di un’abitazione non solo per sé ma anche per i figli minori“.
Tale pronuncia si allinea con una nutrita giurisprudenza sull’argomento.
Nella valutazione delle risorse economiche si tiene conto anche dei debiti per la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli e dunque deve essere considerato anche l’esborso per il pagamento della rata del mutuo.
Nel determinare la somma che il coniuge con maggiori capacità economiche deve versare si guarderà, dunque, alle complessive situazioni patrimoniali che possono essere determinate guardando a quelli che sono i debiti e le pendenze, come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 17812 del 2015.
Naturalmente non si tratta di somme che legittimino sperpero di denaro o prodigalità ma somme necessarie ed imprescindibili per integrare entrate insufficienti a soddisfare le concrete esigenze di vita del minore, di cui spesso si fa carico il genitore collocatario (Cassazione sentenza n. 6864 del 2015).
La Cassazione dunque perviene ad un vero e proprio “calcolo matematico” poiché l’effettivo ammontare dell’assegno di mantenimento dovrà essere aumentato delle somme destinate alla casa dove i minori risiedono perché in effetti – concretamente – una parte della somma sarà destinata a ciò. Con tale operazione la Cassazione dà dunque un valore economico all’abitazione dei coniugi ricavabile dal canone della locazione dell’immobile del quale il giudice necessariamente deve tenere conto ai fini della determinazione dell’assegno dovuto per il mantenimento dei figli (Cassazione sentenza n.25420 del 2015).
Così nella recentissima ordinanza del 5 dicembre 2016 la Corte di Cassazione avallava la decisione del giudice di merito che aveva aumentato l’assegno di mantenimento perché il coniuge doveva far fronte al debito contratto per l’acquisto dell’abitazione dove vi abitano anche i figli minori e tale esborso di denaro deve essere computato nel calcolo dell’assegno di mantenimento.
A detta degli Ermellini dunque il mantenimento determinato per il minore va senza alcun dubbio integrato con una quota delle spese che la madre deve sostenere per la propria abitazione perché viene da sé che se il coniuge è in crisi economica dovendo far fronte al pagamento del dell’abitazione dove vive con i minori non avrà soldi per il sostentamento effettivo.
Risulta peraltro molto interessante la natura di questo aumento dell’assegno di mantenimento che per la Cassazione rientra a pieno titolo nei provvedimenti riguardo ai figli di cui all’articolo 337ter del codice civile ed in particolare, fa riferimento al quarto comma nella parte in cui il legislatore impone ai genitori di contribuire in misura proporzionale al proprio reddito.
Per ulteriori informazioni contatta il nostro Studio Legale