Liberati dei processi tributari pendenti: vediamo in cosa consiste il condono delle liti fiscali.
L’art. 11 del D.L. del 24/04/2017 n. 50 convertito dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 prevede la possibilità di chiudere agevolmente le liti fiscali instaurate alla data del 24 aprile 2017 dinanzi a Commissioni Tributarie e Cassazione in cui controparte sia l’Agenzia delle Entrate relative a qualsiasi imposta, nonché tutti i ricorsi notificati entro il 24 aprile 2017 aventi ad oggetto i tributi locali (ICI, IMU, TARI, TASI, TOSAP, TARSU, ecc.).
Dunque la definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le liti pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio. Il condono prevede l’abbattimento di tutte le sanzioni mentre gli interessi saranno calcolati e dovuti dalla data di notifica dell’accertamento ai 60 giorni successivi, oltre a quelli già risultanti dall’atto notificato. Naturalmente sarà totalmente dovuto il pagamento degli importi (sorte capitale) di cui all’atto impugnato che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.
Per liti pendenti si intendono tutte quelle controversie per le quali risulta notificato un atto di accertamento, un provvedimento di irrogazione delle sanzioni o altro atto impositivo, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate (anche assieme ad Equitalia) che il contribuente ha impugnato alla data del 1° maggio 2011. Gli atti impositivi per i quali a quella data non era stato presentato il ricorso sono esclusi dalla possibilità di definizione.
Possono essere ammesse alla rottamazione le controversie introdotte in primo grado, entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, ossia entro il 23 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
La domanda del condono fiscale delle liti pendenti deve essere presentata entro il 30 settembre 2017 ed il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato in tre rate con scadenza 30 settembre 2017 (che in quanto cadente di sabato è prorogata al 2 ottobre 2017), 30 novembre 2017 e 30 giugno 2018(che in quanto cadente di sabato è prorogato al 2 luglio 2018) nella misura rispettivamente delle prime due rate del 40% e dell’ultima rata del 20%.
Naturalmente dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle. La definizione delle liti non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione
L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali
Per le liti fiscali definibili, è prevista una sospensione automatica di sei mesi dei termini d’impugnazione, anche incidentale, che scadono dalla data di entrata in vigore della nuova norma fino al 30 settembre 2017.
Invece, la sospensione del processo in corso è ammessa solo su istanza di parte, mentre nessuna sospensione automatica è prevista per l’efficacia esecutiva dell’atto impugnato.
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