Con la sentenza 21241 del 20 ottobre 2016 la terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, consolidando un filone giurisprudenziale ornai risalente, precisa che deve essere ottemperato l’onere di allegazione della documentazione delle spese straordinarie sostenute per il mantenimento dei figli anche nella fase dell’esecuzione.
Posto che per i genitori è doveroso contribuire al 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli, quali visite mediche, apparecchi ortodontici, gite scolastiche, iscrizione al calcetto, etc… la loro rifusione in favore del coniuge che ha ottenuto l’affido e che concretamente le ha sostenute, è ancor più improcrastinabile in presenza del provvedimento giudiziario che ne stabilisce il generico pagamento.
A tal fine la prova delle effettive spese sostenute dal coniuge collocatario è senza dubbio rilevante e dovrà imprescindibilmente essere fornita.
Con il solo verbale di separazione, infatti, il coniuge che ha sostenuto le spese può procedere direttamente alla notifica dell’atto di precetto (nei casi di inadempimento) poiché il provvedimento di omologazione del verbale di separazione consensuale rappresenta di per sé titolo esecutivo. L’azione esecutiva dovrà essere però corroborata da una puntuale documentazione che provi gli effettivi esborsi – da effettuarsi con allegazione di fatture et simila – .
La dettagliata allegazione documentale nell’azione esecutiva non richiederà ulteriori interventi del giudice in sede di cognizione (Cass. n.21241 del 20 ottobre 2016).