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Novembre 2016

Processo tributario: i fondati motivi che bloccano la sentenza

Il contenzioso tributario è stato di recente riformato e la riforma ha investito le sospensioni dei gradi giudizio. È d’uopo sottolineare come per tale disciplina si applichino le disposizioni del codice di procedura civile che operano in via sussidiaria per tutti gli aspetti non espressamente regolati dal decreto legislativo 546 del 1992, cui quest’ultimo rinvia.


La riforma ha investito la sospensione che, in particolare, dopo la sentenza di primo grado prevede che l’istanza debba essere proposta in seno all’atto di appello oppure in alternativa può essere oggetto di un’apposita istanza rivolta alla Commissione tributaria regionale.
Rileva inoltre che conditio sine qua non per ottenere la sospensione della pronuncia di primo grado sono i “gravi” e “fondati” motivi che sostanzialmente vengono ravvisati nel fumus e nel periculum. Giova precisare che quest’ultimo deve essere inteso come “grave danno” ssecondo le interpretazioni autentiche sono state fornite.
Giova per completezza ricordare che ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 546 del 1992 il contribuente può “comunque” chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questo può derivare un danno grave ed irreparabile dunque la tutela da esperirsi è a scelta del contribuente (o del professionista che lo assiste).

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