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Tutelarsi nei mutui a tasso variabile

La Corte di Giustizia Europa ha di recente preso posizione in merito ai mutui a tasso variabile contenenti la c.d. clausola del “tasso floor”. Questa tipologia di mutui si caratterizza per il fatto che la rata e il relativo tasso non scendono sotto un certo limite stabilito in  favore delle banche.

La pronuncia della Corte giustizia europea ha fatto sì che l’Italia emanasse un decreto attuativo sulla materia, con un chiaro impatto sia sui mutui già stipulati sia su quelli che verranno stipulati in futuro.

La direttiva europea sui mutui dunque apporta rilevanti modifiche sulle regole vigenti ed in particolare per i casi di ritardi nei pagamenti delle rate che vanno dai 30 ai 180 giorni.

In questo arco temporale, il ritardo potrà essere tollerato e si potranno evitare eventuali decreti ingiuntivi ed esecuzioni forzate pagando la somma corrispondente agli interessi di mora maturati, tralasciando (momentaneamente) la somma della sorte capitale.

Il decreto mutui italiano, attuativo della direttiva europea, introduce tra le novità più rilevanti l’aumento del numero di rate non pagate a vantaggio del debitore.

Tuttavia la novità senza dubbio più significativa è rappresentata dal fatto che con la nuova norma viene meno la figura del giudice che presiedeva l’espropriazione: infatti le banche non dovranno più attivare la procedura giudiziale ma potranno immediatamente, decorsi infruttuosamente i tentativi di sollecito di cui alla direttiva, espropriare gli immobili e metterli in vendita per recuperare il credito.

Il problema più grosso si avrà nel momento in cui saranno 7 (secondo la normativa europea) i pagamenti non in linea. A quel punto il creditore potrà esigere l’intero credito e potrà farlo attraverso azioni esecutive anche molto aggressive secondo la vigente normativa.

Fino a questo momento la legge italiana disponeva che la banca qualora volesse soddisfare  il proprio credito  doveva rivolgersi all’autorità giudiziaria, per poter pignorare la casa del debitore e venderla all’asta. Fino a questo momento se il ricavato della vendita non era capiente dell’intero’importo del debito, il debito non risultava estinto, ed  il debitore poteva soggiacere ad altre ed ulteriori azioni esecutive.  Questa è una ulteriore novità introdotta dalla direttiva sui mutui: in quanto laddove verrà venduto un immobile all’asta, la banca che ne ricaverà un importo, quant’anche più basso rispetto al debito, non avrà più nulla a pretendere dal debitore.

 

Il mutuo è un contratto specifico, in quanto definito da una norma del Codice Civile, l’art. 1813, che dispone: “il mutuo è il contratto col quale una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.

Un mutuo è il termine giuridico usato per indicare qualsiasi forma di “prestito”, sia esso di piccola entità stipulato con un amico sia nel caso in cui si vada in banca a chiedere del denaro per acquistare un immobile.

Tale descrizione, quindi, include qualsiasi tipo di debito, ma solitamente l’oggetto del contratto è il denaro.

Mutuo a titolo oneroso

Nonostante il mutuatario diventi proprietario del denaro che gli è stato dato in prestito, il mutuo è a titolo oneroso. Infatti, dopo essere entrato in possesso di una certa somma di denaro per un certo periodo di tempo, il richiedente dovrà far fronte al pagamento delle rate di restituzione, alle quali verrà associato un costo: gli interessi, che saranno proporzionati alla consistenza del mutuo ed alla sua durata.

Banche e clausole del mutuo

In genere un contratto di mutuo viene “confezionato” da banche, istituti di credito o società finanziarie, ed è definito da diverse clausole, spesso di non semplice comprensione, ma importanti per definire al meglio le relazioni tra le parti, come: la durata del contratto, le modalità di erogazione e di restituzione del denaro, il tasso d’interesse applicato, gli obblighi dei soggetti, le garanzie, ecc. Chiaramente, tutti questi elementi possono essere a loro volta definiti e differenziati con piccole sfumature.

Estinzione del mutuo
Oltre alla naturale scadenza del termine, sono ammesse ulteriori ipotesi di estinzione del contratto di mutuo.

Innanzitutto, il contratto può estinguersi in presenza delle classiche cause di nullità ed annullabilità previste in generale per i contratti, che però si estendono, in virtù delle caratteristiche del contratto stesso, anche alla consegna oltre che all’accordo.

La dottrina ammette anche la possibilità di risolvere il contratto di mutuo oneroso per inadempimento, poiché trattasi di contratto con attribuzioni patrimoniali reciproche e nonostante l’art. 1820 faccia riferimento alla risoluzione in caso di mancato pagamento degli interessi.

 

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