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Partite Iva: maxiammortamenti e regime dei minimi

Numerose sono state le risposte e gli orientamenti forniti dall’agenzia delle entrate, in merito a quelli che sono i c.d. superammortamenti dei beni strumentali. Esse risultano raccolte nella circolare 12/E/2016.

Le interpretazioni che sono state fornite vanno decisamente nella direzione di rendere facilmente fruibile il beneficio da parte di imprese e professionisti.

I contribuenti minimi potranno applicare il beneficio nella sua forma massima. Dato che il costo di acquisizione dei beni strumentali viene dedotto per cassa, potranno dedurre nell’esercizio di sostenimento non solo il costo effettivo, ma anche l’intera maggiorazione del 40%.

L’ammortamento calcolato sulla maggiorazione del costo si differenzia dagli ammortamenti civilistici imputati in conto economico. Quelli dei quali si usufruirà a seguito della legge di stabilità saranno quelli delle variazioni in diminuzione (variazioni permanenti).

Una ulteriore distinzione tra gli ammortamenti civilistici e quelli fiscali è rappresentata dai coefficienti che saranno applicabili.

L’agevolazione fiscale del super ammortamento, operante per il regime dei contribuenti minimi, non potrà essere applicata al nuovo regime forfetario 2016. Ciò in quanto i contribuenti operanti col nuovo regime non deducono quote di ammortamento o canoni di leasing, determinando le imposte da pagare mediante l’applicazione di un coefficiente prestabilito sul fatturato.

Sono esclusi, invece, tutti quei beni strumentali per i quali il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

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