Il decreto legge numero 18 del 2016, ha introdotto una rilevante novità che consente a coloro i quali acquistano un immobile durante un’asta giudiziaria – con l’intento di rivenderlo nei due anni successivi – di godere di una forte riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Acquistare un immobile all’asta è già di per sé conveniente in quanto gli immobili sono venduti ad un prezzo inferiore a quello di mercato, ed adesso acquistare diventa ancor più conveniente se l’acquisto è fatto nell’ottica di monetizzare il plusvalore che si viene a creare nel momento in cui il bene acquistato viene rivenduto.
Acquistare un immobile all’asta riserva molti vantaggi: prezzi bassi, perizie trasparenti, agevolazioni urbanistiche. È un valido sistema, spesso trascurato, per comprare casa a prezzi accessibili. Le aste immobiliari, giudiziarie o indette per dismettere il patrimonio pubblico, spesso riservano ottime occasioni per chi vuole investire nel mattone.
Particolari accortezze vanno però adoperate nel momento in cui l’intento di rivendere l’immobile nel biennio successivo all’asta – dichiarato in sede di assegnazione – non viene rispettato.
In questi casi infatti il pagamento deve essere necessariamente integrato e si sarà soggetti a sanzioni.
In particolare si dovrà pagare l’intero ammontare dell’imposta ordinaria di registro, ipotecaria e catastale, aggiungendovi anche una sanzione amministrativa pari al 30% e gli interessi di mora.
Possono usufruire dell’agevolazione sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. Quindi tanto un privato, quanto una società o la stessa banca che ha pignorato l’immobile e lo ha poi messo all’asta può riacquistarlo, scontando l’imposta di registro limitando così la propria perdita per il mancato pagamento del mutuo. La legge, però, non vieta alla banca di rivendere il bene allo stesso debitore: forse una lacuna che potrebbe dare luogo ad abusi.
Va inoltre precisato in questa sede che a poter godere dell’agevolazione sono coloro i quali acquistano un bene all’asta giudiziaria entro e non oltre il 31 dicembre 2016.