Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, cosicché, dopo la prima udienza, non essendo più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, è preclusa alla parte la facoltà di proporre, per la prima volta, l’eccezione di prescrizione presuntiva. Cassazione civile, sez. III, 04/01/2010, n. 18
Sciogliendo la riserva trattenuta all’udienza del 22 maggio 2013 il gdp osserva quanto segue.
Nel rito del giudice di pace è prevista nella prima udienza (comma 3 dell’art. 320 cpc) la precisazione definitiva dei fatti che ciascuna parte pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, nonché la produzione di documenti e la richiesta di mezzi di prova.
Inoltre, quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace può fissare una udienza per ulteriori produzioni e “prove”.
Sicché “nel processo dinanzi al giudice di pace la costituzione delle parti avviene in cancelleria o in udienza, con la massima libertà di forme; questa libertà di forme fa si che non sia individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi; tuttavia, anche il processo che si svolge innanzi al giudice di pace è caratterizzato da preclusioni ricollegate alla prima udienza; a norma, infatti, dell’art. 320 cpc comma 3 nella prima udienza, se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti “a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre documenti ed a richiedere i mezzi di prova da assumere”; è nella prima udienza dunque che devono essere effettuate la precisazione dei fatti, la produzione di documenti e le richieste istruttorie; il rinvio ad altra udienza è previsto dal comma 4 dell’art. 320 cpc solamente per “ulteriori produzioni e richieste di prova” ed è concesso “quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”; ciò significa che il rinvio è disposto quando per effetto della “precisazione” dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza può essere necessaria la richiesta di prova diretta o contraria o la produzione di documenti” (Trib. Milano 23.06.09 n. 8138 in Giustizia a Milano 2009, 7/8 55 conf. a Cass. 7.4.2000 n. 4376 e Cass. 10.4.08 n. 9350).
In particolare quindi: “alla udienza, che venga tenuta ex art. 320 cpc quarto comma successivamente alla prima è, peraltro, preclusa alle parti la possibilità di proporre nuove domande o eccezioni ovvero di allegare nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, non essendo in particolare la convenuto consentito spiegare domanda riconvenzionale, né svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove dedotte a sostegno delle medesime”; in sostanza “una nuova udienza può essere fissata dal giudice di pace qualora il convenuto si costituisca all’udienza e di renda necessario in base alla attività svolta dalle parti in prima udienza” (Cass. 9350/08).
Ne consegue che in pratica la “prova ai sensi dell’art. 320 cpc quarto comma deve essere articolata in prima udienza, potendosi nella seconda udienza procedere soltanto ad “ulteriori” produzioni e richieste di prova solo se ciò “sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”.
Ciò significa che “non sussiste un diritto delle parti di utilizzare la seconda udienza ai fini delle richieste istruttorie” (Giudice di pace di Bari 13.01.09 n. 109 in Giurisprudenza Barese.it 2009).
In altri termini, ancor più chiari, se ve ne fosse bisogno, le istanze istruttorie principali (bensì solo quelle “ulteriori”) non possono essere dedotte oltre la prima udienza e quindi non nell’evenutale termine concesso ex art. 320 co. 4 cpc, ed ancor meno nel termine delle eventuali repliche a controprova.
Del resto anche nel rito davanti al Tribunale se è vero che sembrerebbero possibili l’indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali per la prima volta nei termini di cui all’art. 183 cpc, in ogni caso gli stesi non potrebbero comunque essere dedotti nell’ulteriore termine eventualmente concesso per l’indicazione di prova contraria. In ogni caso il rito del Tribunale è ben diverso rispetto a quello fissato davanti al giudice di pace, che assomiglia molto più a quello previsto per il giudice del lavoro, con termini molto più rigorosi e ristretti, come sopra descritti.
Nel caso specifico la parte convenuta nella prima difesa (costituzione) ha indicato genericamente fra l’altro la richiesta di una prova per testi, senza peraltro precisare le circostanze né indicare i testi.
Solo nella memoria di replica ex art. 320 cpc (neppure nella prima) sono stati indicati il capitolato ed i testi.
Anche se ciò fosse accaduto davanti al Tribunale, davanti al quale i termini sono più ampi e meno rigorosi, la prova richiesta sarebbe risultata tardivamente dedotta in sede di replica, appunto.
Né può ritenersi che l’indicazione generica di una prova per testi senza capitolato e senza nomi dei testi possa considerarsi una idonea richiesta istruttoria. Ciò anche davanti al Tribunale in forza del chiaro disposto dell’art. 244 cpc
Ai sensi dell’art. 244 c.p.c., deve ritenersi che senza l’indicazione delle persone da interrogare non possa considerarsi validamente richiesta la prova per testi. Inoltre tale prova ai sensi dell’art. 320 comma 4 c.p.c., deve essere articolata in prima udienza potendosi alla seconda udienza procedere soltanto ad “ulteriori” produzioni e richieste di prova solo se ciò “sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza”. Ciò significa che non sussiste un diritto delle parti a utilizzare la seconda udienza ai fini delle richieste istruttorie. Giudice di pace Bari, 13/01/2009, n. 109 Giurisprudenzabarese.it 2009
Sotto il profilo processuale si ritiene e ribadisce quindi che nel rito del giudice di pace, regolato dall’art. 320 cpc, in prima udienza ex comma 3 possono essere precisati i fatti posti a fondamento delle domande nonché prodotti documenti e richiesti mezzi di prova. Quando poi sia necessario dalle attività svolte dalla parti in prima udienza, ma solo in tal caso, il gdp può fissare ex comma 4 un’altra udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. Tale attività, peraltro, riguarda appunto le necessità istruttorie rese necessarie dalle attività svolte dalle parti in prima udienza (e quindi principalmente l’attore, essendosi in genere il convenuto appena costituito). Viceversa le prove che avrebbero già potuto essere dedotte già con l’atto introduttivo (e non già che sono diventate necessarie – ripetesi – per le altrui difese) avrebbero dovuto essere proposte fin dall’inizio e non già in sede di (eventuali) memorie ex art. 320 quarto comma cpc, tanto meno in quelle di replica.
Ne consegue che la prova dedotta da parte convenuta, come già ritenuto da questo giudice nella ordinanza 8.5.13 che ha rettificato la prima ordinanza 26.4.13, risulta tardivamente richiesta e dalla stessa la parte convenuta risulta decaduta.
Ciò premesso si ribadisce l’esclusione dei testi di parte convenuta e si dispone la prosecuzione della prova con l’escussione di tutti gli altri testi di parte attrice.
Ordinanza
Reggio Emilia, 25 maggio 2013 Giudice di Pace di Reggio E.