Con l’istanza in autotutela il cittadino – contribuente può chiedere ad una pubblica amministrazione (ivi compresa l’amministrazione finanziaria) il riesame di un atto che ritiene sia da correggere o annullare.
Secondo la vigente normativa in materia di pubbliche amministrazioni, infatti, attraverso una istanza, ogni cittadino può ottenere velocemente l’annullamento o la rettifica di un atto.
La possibilità di ricorrere all’istanza in autotutela coinvolge una disparata gamma di atti, emessi dalle pubbliche amministrazioni come ad esempio gli avvisi, i verbali, le cartella esattoriali, ecc. L’istituto in argomento consente al cittadino di rivolgere la propria richiesta al fine di ottenere soddisfazione della propria pretesa, direttamente dalla P.A. senza dover ricorrere al giudice.
L’autotutela dunque, costituisce un’eccezione al principio enunciato dall’articolo 2907 del codice civile secondo cui la tutela dei diritti è affidata all’attività giurisdizionale.
L’autotutela, in luogo del ricorso giurisdizionale, è, quindi, opportuna nel caso di vizi palesi dell’atto. Altrimenti, è consigliabile presentare un ricorso innanzi all’autorità giudiziaria competente per evitare il decorso dei termini ed il conseguente cristallizzarsi della situazione.
La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto. L’autotutela amministrativa infatti può essere definita come quel complesso di attività con cui ogni pubblica amministrazione risolve i conflitti potenziali ed attuali, relativi ai suoi provvedimenti o alle sue pretese (un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del cittadino). Il suo fondamento si rinviene pertanto nella potestà generale che l’ordinamento riconosce ad ogni pubblica amministrazione di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza (ed è per questo che la si considera espressione del più generale concetto di autarchia).
L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.
Con la richiesta di autotutela, il cittadino non fa altro che segnalare all’amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola a riconsiderare la legittimità del proprio atto ed, eventualmente, ad annullarlo.
Nel ricorso in autotutela il ricorrente dovrà indicare:
– l’atto di cui viene chiesto l’annullamento (totale o parziale) o la revisione;
– i motivi per cui si ritiene tale atto illegittimo e quindi annullabile.
Ed allegare:
– documentazione dimostrativa di supporto;
– copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:
– errore di persona;
– sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi;
– evidente errore logico o di calcolo;
– errore sul presupposto dell’imposta;
– doppia imposizione;
– mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
– mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
– errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.
Dopo aver esaminato l’istanza e l’atto contestato, l’ufficio può provvedere ad annullare o correggere lo stesso oppure a rigettare l’istanza, dandone comunicazione al contribuente e fornendo le motivazioni della propria decisione (ai sensi della legge 241/90 e dei principi ribaditi dallo statuto del contribuente). Oppure se ritiene opportuno, la P.A. può non rispondere. Giova comunque ricordare che, in quest’ambito, non vige il principio del silenzio assenso e quindi:
– In assenza di un espressa pronunzia l’atto si considera ancora valido e sarà opportuno valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale.
-Nel caso di accoglimento l’annullamento dà diritto al rimborso delle somme eventualmente già riscosse.
– Nel caso di rigetto, si può invece procedere all’impugnazione innanzi all’autorità competente.
In allegato il modello fac simile dell’istanza in autotutela