AGGIORNAMENTO 2017:
Da fine agosto 2017, il coniuge titolare dell’assegno di mantenimento, in caso di inadempimento dell’obbligato, può chiedere allo Stato l’anticipazione di quanto dovuto.
Fondo coniuge in stato di bisogno: nuovi schemi per l’accesso
Il Ministero della giustizia ha pubblicato i nuovi schemi XSD per l’accesso al fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno
In questi tempi di crisi sono molti i casi in cui il coniuge che ne avrebbe diritto e che ha delle serie difficoltà, non percepisca il mantenimento dal proprio ex, venendo così privato di qualunque mezzo di sussistenza.
La legge di stabilità 2016, ha rivolto una particolare attenzione a questi casi critici, prevedendo che i coniugi che versano in stato di bisogno potranno accedere ad un fondo statale creato ad hoc.
La creazione di questo fondo e la sua copertura economica deriva dalla riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Il coniuge, cui il tribunale ha riconosciuto il diritto al mantenimento e che non abbia ricevuto l’assegno per inadempienza dell’altro coniuge può rivolgersi al tribunale per ottenere l’anticipazione delle somme dallo stato.
In particolare: la norma approvata dispone che il coniuge separato – titolare di un assegno di mantenimento non pagato dall’altro – se in stato di bisogno e non in grado di mantenere neppure i figli minori (o maggiorenni portatori di handicap), possa presentare al Tribunale di residenza domanda per ottenere dallo Stato l’anticipazione, in tutto o in parte, delle somme dovute e non percepite. Il Tribunale, entro 30 giorni, può respingere la domanda con un provvedimento non impugnabile, oppure, se reputa sussistenti le condizioni di accesso, trasmetterla al ministero della Giustizia, che determina le modalità di erogazione degli importi.
Successivamente lo stato potrà rivalersi nei confronti del coniuge moroso che non aveva versato l’assegno di mantenimento previsto dal tribunale.
Il diritto di rivalsa si sommerà alle ulteriori conseguenze civili e penali. Con riferimento a queste ultime la Suprema Corte (Cass. n. 44086/2014) ha recentemente statuito che integra reato l’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno nella misura disposta dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto.
Pubblicati i nuovi schemi XSD per l’accesso al fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno. Lo ha reso noto il ministero della giustizia, “al fine di consentire la più ampia diffusione delle modifiche che saranno apportate ai sistemi civili”, con le tempistiche indicate nel comunicato del 5 marzo, una volta ultimati gli aggiornamenti a seguito dell’interruzione dei servizi del Pst.
Dal 13 febbraio le domande
Dalla lettura congiunta della legge e del D.M. del 15 dicembre 2016, richiedente potrà essere il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave, che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e della prole, qualora non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento, determinato ai sensi dell’articolo 156 del Codice civile, per inadempienza del coniuge che vi era tenuto.
In primis, deve trattarsi di genitore convivente (intesa come collocazione prevalente) con i figli comuni dei coniugi, come risulta dai dati anagrafici che andranno presentati. L’impasse quanto all’unito civilmente, stante l’equiparazione ai coniugi stabilita dalla legge n. 76/2016, va così superata: il richiedente, infatti, deve essere “separato” e non deve aver ricevuto l’assegno di separazione che non è previsto né per gli uniti civili, né per il coniuge divorziato, per i quali, in luogo dell’assegno di mantenimento, spetta un assegno c.d. divorzile che a questo non è assimilabile. Ancora, non è equiparabile al beneficiario così individuato il convivente di fatto titolare di assegno alimentare ex articolo 1, comma 65, legge n. 76 del 2016.
Con Circolare del 30 agosto 2017, il Ministero della Giustizia ha fornito alcuni chiarimenti in merito a condizioni e presupposti per l’ammissione al fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno di cui all’art. 1, commi 414 – 416, l. n. 208/2015.
Premesso che il provvedimento di ammissione o non ammissione al Fondo deve essere esteso dal Presidente del Tribunale o da un magistrato da lui delegato, al momento della sottoscrizione del provvedimento il criterio della competenza a provvedere dovrebbe risultare dal testo del provvedimento stesso nel quale andrebbe richiamato l’atto di delega, in caso di suo utilizzo da parte del Dirigente dell’Ufficio giudiziario.