A seguito di una recente sentenza di merito si segnala una svolta interpretativa favorevole al contribuente, in questi periodi di crisi.
Secondo l’orientamento recentemente espresso dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia, che si conforma ad un orientamento precedentemente espresso della Suprema Corte (Cass. n. 18128/2009, 100/2010 e 3931/2014) , qualora si fosse già usufruito dell’agevolazione prima casa e l’immobile adibito a centro della vita familiare non fosse più «idoneo» alle esigenze abitative del nucleo, il contribuente potrà avvalersi per una seconda volta dell’agevolazione prima casa, pur essendo, quindi, già proprietario di immobile.
A destare problemi nella fase applicativa è certamente la definizione del concetto di «inidoneità» con cui gli operatori del diritto dovranno confrontarsi.
Luoghi insalubri, nuclei familiari in aumento numerico, locali inidonei a portatori di handicap sono solo alcuni dei casi che potrebbero rientrare nella svolta interpretativa.
Dicembre 2015