Il sovraindebitamento 2015: uno strumento non sufficientemente utilizzato che paralizza, già dal deposito della domanda, la maturazione di ulteriori interessi ed evita di subire ulteriori procedure esecutive.
Pochi sano che in Italia già da 3 anni (con la legge del 27 gennaio 2012, n.3) è stata introdotta una nuova procedura per i soggetti non fallibili, tra cui anche il consumatore, l’imprenditore agricolo e la start up innovativa che consente al debitore persona fisica o altro soggetto escluso dalla legge fallimentare, di trovare un accordo con il creditore davanti al Giudice.
Il vantaggio di questa procedura è quello di permettere al soggetto di poter riprendere una nuova attività commerciale, senza vedersi più gravare del peso dei debiti contratti in precedenza e di potersi reinserire nella società.
Il D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 202 ha istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento.
Il provvedimento del Ministero della Giustizia contiene l’elenco dei requisiti generali, di qualificazione professionale e di onorabilità che devo sussistere ai fini dell’iscrizione degli organismi nel registro.
Per maggiori informazioni su come accedere alla procedura per l’accordo di ristrutturazione del debito, per non sentire più il peso dei debiti, contatta il nostro studio.