Con decretazione d’urgenza, e non con una riforma organica e sistematica, il “decreto giustizia per la crescita” (D.L. n.83/2015) apporta ulteriori modifiche alle materie dell’esecuzione forzata, delle procedure concorsuali e del processo telematico. Di seguito alcune delle novità più rilevanti del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 Giugno che hanno investito istituti quali l’atto di precetto, la deducibilità delle perdite, le vendite giudiziarie.
Atto di precetto: è mutata la formulazione dell’art. 480 c.p.c. che disciplina l’atto di precetto ovvero l’intimazione formale con la quale il creditore, munito di titolo esecutivo, invita il debitore a provvedere al pagamento entro 10 giorni dalla notifica avvertendolo che in difetto si procedere ad esecuzione forzata. L’atto di precetto dovrà adesso contenere l’ulteriore avviso della possibilità per il debitore di rivolgersi ad un organismo qualificato o ad un professionista indicato dal giudice per trovare un accordo con il creditore al fine di addivenire ad una “composizione” della crisi.
Deducibilità delle perdite: il regime di deducibilità ai fini Ires e Irap delle svalutazioni crediti e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione viene modificato introducendo, al posto della deducibilità annuale in misura di un quinto per ciascun anno, la deducibilità integrale di tali componenti negativi di reddito nell’esercizio in cui sono rilevati in bilancio. In questo modo si incentivano le imprese del credito a dismettere crediti incagliati così da alimentare il margine patrimoniale per la concessione di nuovo credito.
Le vendite giudiziarie saranno contenute in un unico portale internet. Il portale unificato consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite giudiziarie nell’ambito di un’unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, superando così l’attuale frammentazione con la pubblicazione degli avvisi di vendita per ogni singolo tribunale. Anche in capo al creditore vengono posti dei costi. Il decreto legge introduce difatti un contributo a carico del creditore procedente, per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche degli atti esecutivi riguardanti beni immobili o mobili registrati. Esso sarà di 100 euro per ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato ogni tre anni in base agli indici Istat. La pubblicità sul portale è obbligatoria tanto che il decreto prevede che, ove questa non venga effettuata nel termine stabilito dal giudice, quest’ultimo deve dichiarare con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo.
Pignoramenti immobiliari: si accelerano i tempi. La documentazione ipocatastale va depositata entro 60 giorni e non più entro i precedenti 120. Cambia inoltre la determinazione del valore dell’immobile pignorato. Dalla moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale per un coefficiente (art. 15 c.p.c.), si passa al valore di mercato. Si dovrà pertanto procedere alla stima, calcolando il valore al metro quadro, con le opportune correzioni anche in base alla situazione edilizia, stato d’uso e manutenzione, vincoli giuridici e morosità di spese condominiali. Nella stima dovrà essere evidenziato se c’è possibilità di sanare eventuali abusi edilizie e l’importo annuo delle spese condominiali ordinarie e le eventuali spese straordinarie già approvate dall’assemblea. Si accelerano infine i tempi per il giuramento – da effettuare in cancelleria, da parte del consulente stimatore -, e per la presentazione delle offerte. Inoltre, per ciò che concerne la consegna all’acquirente dell’immobile pignorato, questi potrà entrare nel locale anche se ha ottenuto di versare a rate, purchè presenti una fideiussione a garanzia del saldo.
Di fondamentale rilievo la modifica al codice civile, nel quale, dopo l’art. 2929 è inserita la Sezione I-bis riguardante l’espropriazione di beni oggetto di vincoli d’indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito. In proposito, l’art. 2929-bis c.c. introduce una tutela rafforzata per il creditore in caso di pignoramento, grazie alla revocatoria semplificata. L’istituto introdotto dal d.l. in esame fa sì che il creditore ove si ritenga pregiudicato da una donazione, da un fondo patrimoniale, da un trust ovvero da un vincolo di destinazione in genere, possa iniziare l’esecuzione forzata indipendentemente dall’ottenimento di una sentenza dichiarativa d’inefficacia del trasferimento (cd. revocatoria). Il Giudice potrà quindi emettere una sentenza di rigetto delle ragioni del creditore quando ormai, per esempio, l’immobile del debitore sia già stato venduto all’asta. Di fatto viene così introdotta una presunzione secondo cui gli atti sopra indicati siano stipulati in frode al creditore, con una lesione sia del diritto di difesa del debitore, sia del terzo che abbia eventualmente ricevuto tali beni. Infatti, la nuova disposizione introdotta, limita fortemente la difesa di questi ultimi posto che essi non sono ammessi alla causa ordinaria, con tutte le garanzie ad essa correlata ma solo all’opposizione all’esecuzione con motivi circoscritti a: l’esistenza del pregiudizio e la conoscenza in capo al debitore del pregiudizio medesimo. Va tuttavia considerato che per poter opporre il pignoramento al debitore, il creditore deve trascrivere quest’ultimo entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di trasferimento del debitore. Da ciò deriva la perdita di efficacia degli atti di cessione, di donazione, ovvero di costituzione di fondo patrimoniale, trust e vincoli in genere, che sono da ritenersi “sospesi” sino al termine dell’anno dalla loro trascrizione. Infine è da rilevare che, decorso l’anno, il creditore ha pur sempre la possibilità di agire con l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c.: ciò significa che deve prima ottenere la sentenza dichiarativa dell’inefficacia e, soltanto dopo, potrà iniziare le azioni esecutive.
Ricerca beni pignorabili: prevista la possibilità per il creditore, debitamente autorizzato, di rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati (anagrafe tributaria, Inps, Pra), senza attendere un decreto attuativo da parte del Ministero della Giustizia. Così, anche se gli ufficiali giudiziari non sono interconnessi con la banca dati del fisco, il creditore può trovare informazioni su beni e crediti da sottoporre ad esecuzione. Ciò, potrà avvenire nel termine di un anno, scadenza assegnata per l’adozione del decreto dirigenziale che assicuri la piena funzionalità del sistema.
Introdotti limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni, nonchè concesse rate più lunghe per la conversione del pignoramento. le somme dovute non potranno essere pignorate “per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà” che la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dalla legge; con riferimento agli stipendi, invece, che le somme dovute, “nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”, quando invece l’accredito ha luogo “alla data del pignoramento o successivamente”, le predette somme possono essere pignorate nei limiti stabiliti dalla legge. Il pignoramento eseguito in violazione delle suddette norme è parzialmente inefficace, e l’inefficacia è rilevata anche d’ufficio dal giudice.