Contribuenti e professionisti oggi hanno finalmente maggiori certezze per quanto concerne l’assoggettamento ad IRAP. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite , con la sentenza n. 9451del 10 maggio 2016 ha espresso un importante principio che riguarda tutti coloro che svolgono in forma individuale attività d’impresa, professionale e artistica. Il principio è quello secondo cui il professionista (o artigiano o imprenditore) che assuma un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive o di segreteria non è obbligato a pagare l’IRAP. Questa sentenza dà dunque voce all’orientamento, finora minoritario, secondo il quale bisognava verificare se l’attività del dipendente fosse idonea ad incrementare l’attività produttiva. Pertanto resta superato quello che fino ad ora era stato l’orientamento maggioritario secondo il quale, la presenza anche di un solo collaboratore ed anche soltanto part time, purché continuativa e non occasionale, comportava automaticamente l’assoggettamento ad IRAP dell’attività del datore di lavoro. Fra l’altro l’Agenzia delle Entrate, con la direttiva n. 42/2014, aveva condiviso l’orientamento giurisprudenziale maggioritario più restrittivo.
Dunque, alla luce della recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite tutti i professionisti che, oltre a non impiegare beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, si avvalgano, anche in modo non occasionale, di un unico collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o, comunque, mansioni esecutive, non dovranno assolutamente versare IRAP. Infatti tali professionisti devono considerarsi “non organizzati”. Naturalmente, al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, l’Agenzia delle Entrate potrà verificare se di fatto l’attività svolta dal dipendente sia atta a potenziare l’attività produttiva, o sia invece un’attività prettamente esecutiva.
Pertanto la dichiarazione IRAP 2016 per il 2015 non va presentata, a meno che non siano già stati versati gli acconti per il 2015, che costituiscono crediti compensabili, in presenza di una base imponibile nulla.
Per quanto concerne gli anni passati, per i quali è già stata versata l’imposta, può essere chiesto il rimborso nel termine di 48 mesi dal versamento, ai sensi dell’art. 38 D.P.R.602/73 .
Il nostro studio legale mette a disposizione i propri esperti tributari per la presentazione delle istanze di rimborso IRAP per tutte le annualità non prescritte, tenuto altresì conto che in caso di silenzio dell’Amministrazione sul’istanza di rimborso si potrà proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.